02/02/12

Responabilità civile giudici: ecco cosa prevede l’emendamento approvato


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Responabilità civile giudici: ecco cosa prevede l'emendamento approvato

(Adnkronos) La norma prevede che "chi ha subito un danno

ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un

provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione

manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle

sue funzioni ovvero per diniego di giustizia puo' agire contro lo

Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il

risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali

che derivino da privazione della liberta' personale. Costituisce dolo

il carattere intenzionale della violazione del diritto".


"Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una

violazione manifesta del diritto, deve essere valutato se il giudice

abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la

controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento

al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al

carattere intenzionale della violazione, alla scusabilita' o

inescusabilita' dell'errore di diritto. In caso di violazione del

diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia

ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione

dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio

pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' se abbia

ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia

dell'Unione europea".


E' previsto che la norma comporti oneri di 2,45

milioni di euro per il 2011 e di 4,9 milioni di euro annui a decorrere

dal 2012.


L'emendamento approvato trae spunto da una sentenza della Corte

di Giustizia europea dopo un ricorso presentato dalla societa'

'Traghetti del Mediterraneo', che stabilisce che c'e' contrasto tra

diritto comunitario e una legislazione nazionale "che escluda, in

maniera generale, la responsabilita' dello Stato membro per i danni

arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto

comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado per

il motivo che la violazione controversa risulta da un'interpretazione

delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove

operate da tale organo giurisdizionale".


La stessa sentenza stabilisce il contrasto tra diritto

comunitario e "una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di

tale responsabilita' ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice,

ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della

responsabilita' dello Stato membro interessato in altri casi in cui

sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente". La

commissione a maggioranza aveva espresso parere contario e lo stesso

il governo. "Le sentenze della Corte di Giustiz...



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