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Responabilità civile giudici: ecco cosa prevede l'emendamento approvato
(Adnkronos) La norma prevede che "chi ha subito un danno
ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un
provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione
manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle
sue funzioni ovvero per diniego di giustizia puo' agire contro lo
Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il
risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali
che derivino da privazione della liberta' personale. Costituisce dolo
il carattere intenzionale della violazione del diritto".
"Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una
violazione manifesta del diritto, deve essere valutato se il giudice
abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la
controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento
al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al
carattere intenzionale della violazione, alla scusabilita' o
inescusabilita' dell'errore di diritto. In caso di violazione del
diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia
ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione
dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio
pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' se abbia
ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea".
E' previsto che la norma comporti oneri di 2,45
milioni di euro per il 2011 e di 4,9 milioni di euro annui a decorrere
dal 2012.
L'emendamento approvato trae spunto da una sentenza della Corte
di Giustizia europea dopo un ricorso presentato dalla societa'
'Traghetti del Mediterraneo', che stabilisce che c'e' contrasto tra
diritto comunitario e una legislazione nazionale "che escluda, in
maniera generale, la responsabilita' dello Stato membro per i danni
arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto
comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado per
il motivo che la violazione controversa risulta da un'interpretazione
delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove
operate da tale organo giurisdizionale".
La stessa sentenza stabilisce il contrasto tra diritto
comunitario e "una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di
tale responsabilita' ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice,
ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della
responsabilita' dello Stato membro interessato in altri casi in cui
sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente". La
commissione a maggioranza aveva espresso parere contario e lo stesso
il governo. "Le sentenze della Corte di Giustiz...
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